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Studio Legale Internazionale Giambrone&Partners
Dipartimento di Diritto Bancario
Consulenza e assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per clienti privati, imprese e P.A. su tematiche inerenti al Diritto e il contenzioso Bancario.
Per la complessità e la specificità delle questioni che concernono il contenzioso bancario è fondamentale l’assistenza legale di professionisti esperti del settore. Per questo motivo, lo Studio Giambrone si avvale della collaborazione di avvocati e consulenti di spicco competenti in particolar modo in materia di mutui, conti correnti, prestiti e cessioni del quinto, phishing.
Desideri assistenza legale nelle seguenti aree?
- Nullità del mutuo
- Anatocismo
- Difetti di forma
- Prescrizione quinquennale degli interessi rivendicati dalla banca
- Tassi usurari
- Carenza di legittimazione attiva della società cessionaria dei crediti in blocco
- Phishing
- Estinzione anticipata del prestito
Richiedi una consulenza professionale e specializzata, non esitare a contattarci.
sERVIZI
Contenzioso bancario
La competenza degli avvocati del dipartimento di Diritto Bancario si articola in particolare in materia di:
MUTUI
– Nullità del mutuo fondiario per superamento dei limiti di finanziabilità dell’80% del valore dei beni ipotecati a garanzia o del costo delle opere da eseguire sugli stessi.
– Anatocismo nel piano di ammortamento alla francese che determina un TAEG superiore a quello contrattualmente indicato, con conseguente nullità della clausola del contratto di mutuo riferita agli interessi ed applicazione dell’art. 117 comma 6 TUB che prevede la rideterminazione del tasso in base a quello vigente per i buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi antecedenti alla stipula del contratto.
CONTI CORRENTI
– Difetto di forma: i contratti devono indicare il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora; in difetto, il tasso applicato dalla banca sarà sostituito dal tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro annuali.
– Obbligo della Banca di produrre l’intera sequenza degli estratti conto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: è onere della banca dimostrare la formazione del saldo passivo ed in caso di mancata produzione della serie completa di tutti gli estratti conto ed in presenza di nullità contrattuali, si applica il criterio presuntivo di azzeramento del primo saldo negativo.
– Prescrizione quinquennale degli interessi rivendicati dalla Banca: L’art. 2948 c.c. al punto 4) è chiaro nell’enunciato: ‘si prescrivono in cinque anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
– Anatocismo: le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari contenute in un contratto stipulato anteriormente all’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono nulle; per i nuovi contratti, in mancanza di ulteriore ed espresso accordo, la capitalizzazione è illegittima anche per il periodo successivo al giugno 2000.
– Usura: si intendono usurari gli interessi che superano il tasso soglia stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento; a norma dell’art. 1815 cc Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
– Carenza di legittimazione attiva della società cessionaria dei crediti in blocco: il successore a titolo particolare deve dimostrare l’inclusione del credito azionato nella operazione di cessione dando la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il ceduto non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta
PRESTITO PERSONALE E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
– La polizza assicurativa deve essere necessariamente inclusa nella determinazione del TAEG ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia usura.
– Nel caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento; detta restituzione si applica non solo ai costi recurring, cioè quelli legati alla durata del contratto di finanziamento, ma anche a quelli up front, cioè indipendenti dalla durata, quali le spese di istruttoria, perizia e intermediazione.
PHISHING:
– L’istituto di credito, per non incorrere in responsabilità nei confronti del cliente truffato, ha l’onere di dimostrare la riconducibilità dell’operazione al correntista.